Cadute dall’alto, il Ministero del Lavoro sui sistemi di protezione

Se sono mobili rientrano tra i Dpi, in caso contrario devono essere considerati prodotti da costruzione.

I dispositivi per la protezione durante i lavori in quota possono rientrare tra i Dpi o tra i materiali da costruzione.

Il chiarimento è arrivato con la circolare 3/2015 adottata dal Ministero del Lavoro in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo economico e quello delle Infrastrutture e trasporti.

In seguito alle numerose richieste di chiarimenti avanzate dagli operatori del settore delle costruzioni, il Ministero ha spiegato che ci sono due tipi di dispositivi di ancoraggio.

I primi seguono il lavoratore e non sono installati in modo permanente, ma sono amovibili e trasportabili. Si tratta dei cosiddetti Dispositivi di protezione individuale (DPI), che devono presentare una serie di caratteristiche, come essere portati in loco e messi in opera dal lavoratore, per poi essere rimossi dal lavoratore stesso. Questo tipo di dispositivi deve essere conforme al D.lgs. 475/1992 e avere la marcatura CE.

I secondi, al contrario, sono fissi e al termine dei lavori restano nella struttura anche se possono presentare alcune componenti rimovibili perché avvitate ad un supporto. In questo caso non è richiesta la marcatura CE. I dispositivi devono essere considerati prodotti da costruzione e rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento europeo 305/2011.

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