Sottotetti, in zona sismica il cambio d’uso deve essere autorizzato
La trasformazione di un sottotetto in vano abitabile deve essere considerata un intervento di ristrutturazione edilizia, che necessita di una serie di controlli, soprattutto se l’edificio si trova in zona sismica. È questo l’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza 15429/2015.

Di fronte alla multa e all’ordine di ripristino, il responsabile aveva affermato che gli interventi effettuati, consistenti nella posa del parquet, nell’installazione di infissi e nell’apposizione di servizi igienici, non rientravano nel raggio di applicazione degli articoli 93 e 95 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
La Cassazione ha però spiegato che la normativa antisismica non distingue tra opere interne ed esterne, ma prescrive il controllo per qualunque costruzione, riparazione e sopraelevazione.
Nel concetto di costruzione, hanno sottolineato i giudici, deve essere inclusa qualunque opera, a prescindere dal titolo abilitativo richiesto.
In zona sismica, quindi, deve esserci un controllo duplice: da una parte quello dell’ufficio tecnico regionale sulla sicurezza rispetto ai potenziali fenomeni sismici, dall’altra quello dell’autorità comunale sulla conformità agli strumenti urbanistici.
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