Il CNI precisa che il mancato aggiornamento professionale non annulla automaticamente l’efficacia delle prestazioni svolte.
Gli ingegneri che non raggiungono nell’anno i 30 crediti formativi professionali (CFP) stabiliti dal Regolamento rischiano una sanzione disciplinare dal Consiglio di disciplina.
Questo quanto ricordato dal Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), in una circolare diffusa ai vari Ordini provinciali, dopo aver riscontrato che una “percentuale non trascurabile di ingegneri iscritti non ha adempiuto all’obbligo di aggiornamento professionale per cui, all’inizio del prossimo anno, rischia di trovarsi al di sotto del numero minimo di 30 crediti”.
Formazione continua: sanzioni senza i CFP minimi
Il Consiglio Nazionale ha ribadito che “nel caso in cui un iscritto compia un atto professionale senza essere in possesso del numero previsto di 30 CFP, il Regolamento prevede il deferimento al Consiglio di disciplina che (tramite un Collegio di disciplina) dovrà esaminare la situazione e decidere se applicare, in modo assolutamente autonomo e osservando le forme del procedimento disciplinare, una sanzione disciplinare”.
Questa conclusione, secondo il CNI, è evidente da molti riferimenti normativi. Infatti il DPR 137/2012 prescrive ad ogni professionista, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, l’obbligo di curare il costante aggiornamento delle proprie competenze, precisando che “la violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare”.
Inoltre il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale dichiara che “per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP” e che “qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari”.
Infine anche il Codice Deontologico degli Ingegneri precisa che: “L’ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge”.
Mancato aggiornamento professionale: rischio cancellazione dall’albo
Il Consiglio Nazionale Ingegneri, oltre ad evidenziare le conseguenze disciplinari a cui va incontro un iscritto che viola tale norma ha precisato che “non si evince peraltro da alcuna norma che l’atto professionale, eseguito in assenza del numero minimo di crediti necessari, perda valore o efficacia, posto che chi ha eseguito tale atto è un professionista regolarmente abilitato ed iscritto all’Ordine professionale”.
Il CNI ha continuato: “La sospensione o la cancellazione dall’albo, condizioni per cui può essere interdetto l’esercizio della professione (fatti salvi ovviamente i casi di legge o eventuali provvedimenti della Magistratura ordinaria), possono derivare, infatti, unicamente da decisioni dei Collegi di disciplina, dopo l’istruzione del procedimento disciplinare e la verifica della situazione di fatto e di diritto”.
Gli Ingegneri hanno voluto sottolineare che “ogni situazione che potrebbe dar luogo all’apertura di un procedimento disciplinare, compresi i casi di violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale, deve essere esaminata come caso a sé stante e che la sanzione disciplinare può eventualmente variare da un minimo (avvertimento) ad un massimo (sospensione/cancellazione dall’albo)”.
Ad avviso del Consiglio Nazionale, la sanzione (se il procedimento disciplinare arriva a tale esito) deve evidentemente essere rapportata alla gravità della mancanza commessa, tenendo conto di tutte le circostanze come la recidiva derivante dal ripetersi della violazione al Codice deontologico.