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Gli inerti da costruzione e demolizione non sono più rifiuti

Novità per il settore delle costruzioni: gli inerti che derivano da costruzione o demolizione non sono più considerati rifiuti.

A stabilirlo ufficialmente il Decreto Ministeriale n. 152 del 27 Settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 (20 ottobre 2022), che ha chiarito quali sono i criteri per cui i rifiuti inerti che derivano dalle attività di demolizione degli immobili e costruzione (e tutti gli altri rifiuti inerti con origine minerale) non vanno qualificati come rifiuti.

Il decreto ministeriale in questione è composto da otto articoli e tre allegati.

Esso definisce:

Quali rifiuti sono riutilizzabili e a quali condizioni

Per rifiuti inerti si intendono gli scarti solidi che derivano dai lavori edili di demolizione di edifici o di costruzione, purché non abbiano subito trasformazioni chimiche-fisiche.

Il regolamento classifica come riutilizzabili:

Il decreto indica all’interno dei tre allegati i requisiti che i rifiuti devono rispettare, per poter essere recuperati e lavorati; sono 29 i parametri che gli inerti devono osservare per essere considerati riutilizzabili.

L’allegato 2 elenca quali sono le possibilità di utilizzo dell’aggregato recuperato.

Viene anche specificato con norme tecniche in che modo si può utilizzare l’aggregato recuperato ed infine è disciplinata la dichiarazione di conformità, a uso degli operatori, che attesta che i criteri previsti dal regolamento per il riutilizzo dei rifiuti sono stati rispettati. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che va trasmessa alle Autorità competenti e conservata per cinque anni.

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