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CAM Criteri Ambientali Minimi

Esiste un certificato CAM Criteri Ambientali Minimi?

Facciamo chiarezza: non esiste una certificazione CAM in senso stretto. Quello che si può verificare è la rispondenza o meno a determinati requisiti prescritti all’interno del cosiddetto “decreto CAM”. Le modalità, i limiti e le procedure sono descritte nel decreto e variano per tipologia, composizione e destinazione d’uso del componente/prodotto edilizio. Un prodotto o un intervento che risponde a questi criteri risulta conforme al decreto CAM. Indipendentemente dal fatto che siano sottoposti al rispetto dei CAM, sempre più produttori decidono di sviluppare materiali che rispondano ai requisiti prescritti anche senza obbligo di legge.

Criteri Ambientali Minimi (CAM) per materiali e interventi edilizi sono definiti dal Decreto 23 giugno 2022 n. 256 approvato dal Ministero della Transizione Ecologica, relativo a “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi” cosiddetto – CAM Edilizia.

Il Decreto attualmente in vigore, entrato in applicazione il 4 dicembre 2022, ha sostituito il DM 11 ottobre 2017, introducendo nuovi criteri, prescrizioni e metodi specifici per la verifica di ciascun requisito.

Tra i materiali e componenti edilizi soggetti a conformità CAM figurano calcestruzzi, prefabbricati, laterizi, legno, acciaio, materie plastiche, isolanti termici e acustici, pavimenti, rivestimenti, pitture e vernici. Per ciascuno di essi sono previsti requisiti ambientali dettagliati che riguardano aspetti quali: il contenuto minimo di materiale riciclato, la provenienza delle materie prime, le emissioni durante la produzione e la durabilità.

La verifica dei CAM si sviluppa su più livelli e considera l’edificio nella sua interezza, valutando l’intero processo costruttivo a partire dal ciclo di vita dei singoli prodotti: provenienza delle materie prime, contenuto di riciclato, emissioni e altri parametri ambientali.

A quale bisogno rispondono i CAM?

I CAM rispondono all’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale di un determinato ciclo produttivo, promuovendo modelli di consumo più sostenibili, l’utilizzo di risorse secondarie e migliorando al contempo le condizioni di salubrità degli edifici e di vita degli occupanti.

La loro applicazione sistematica e diffusa consente a progettisti e committenti di scegliere e preferire tecnologie e prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale e produce un effetto leva sul mercato, inducendo i produttori ad adottare processi sempre più virtuosi e in linea con le richieste della Pubblica Amministrazione , e a tendere del mercato in senso più ampio, in termini di sostenibilità e salubrità.

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie alle previsioni contenute nel nuovo Codice dei contratti. 

Infatti, l’articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Codice.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari“ e nell’ aumento del numero di occupati nei diversi settori delle filiere più sostenibili.

Quando sono obbligatori i CAM?

I CAM rappresentano uno strumento chiave per promuovere l’economia circolare e la sostenibilità ambientale, non solo nei lavori pubblici, ma anche, sempre più frequentemente, negli appalti privati. L’obiettivo principale dei CAM è ridurre l’impatto ambientale dei cicli produttivi, incentivando modelli di consumo più sostenibili, l’uso di risorse secondarie e, al contempo, migliorando la salubrità degli edifici e la qualità della vita degli occupanti.

La loro applicazione sistematica e diffusa consente a progettisti e committenti di scegliere e preferire tecnologie e prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale e produce un effetto leva sul mercato, inducendo i produttori ad adottare processi sempre più virtuosi e in linea con le richieste della Pubblica Amministrazione.

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie alle prescrizioni contenute nel nuovo Codice dei contratti.

Infatti, l’articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Codice.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma anche nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili e “circolari“ e nell’aumento del numero di occupati nei diversi settori delle filiere più sostenibili.

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